Si pubblica il Notiziario n. 16 della FLP Ecofin Agenzie Fiscali
ADM: LA FLP DIFFIDA L’AGENZIA
Come avevamo preannunciato nel nostro precedente notiziario n. 12, è entrata in vigore la legge di conversione del DL n. 221 del 24 dicembre 2021, e con essa, la proroga al 31 marzo prossimo della possibilità per i lavoratori fragili di svolgimento del lavoro agile in forma semplificata e senza dover produrre nuove certificazioni mediche. Chiesto il ritiro della LIUA prot. 79103/RU del 17 febbraio 2022 a firma del Direttore dell’Agenzia e di tutte le disposizioni emanate dai responsabili degli uffici.
Riportiamo di seguito il testo della nota / diffida inviata stamattina all’Agenzia.
Roma, 22 febbraio 2022
Al Direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli
Dott. Marcello Minenna
Al Direttore Centrale del Personale
Dott. Rocco Flore
Al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Direzione Personale
Dott.ssa Maria Silvano
Oggetto: Proroga fino al 31 marzo 2022 della possibilità di svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile semplificata da parte dei LAVORATORI FRAGILI – corretta applicazione della Legge 18 febbraio 2022, n. 11 – DIFFIDA. In data 18 febbraio è stata pubblicata la Legge 18 febbraio 2022, n. 11 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19). Con tale norma, all’art. 17 comma 1 al primo periodo, le parole: “<> sono state sostituite dalle seguenti: <>. Siffatta modifica comporta il differimento al 31 marzo 2022 dell’efficacia anche del Decreto interministeriale 4 febbraio 2022, che in precedenza, con il Decreto Legge n. 221, era stata fissata al momento della sua emanazione e comunque non oltre il 28 febbraio 2022.
La pubblicazione del suddetto Decreto è avvenuta prima dell’entrata in vigore della legge e sulla base di quanto era previsto dal D.L. n. 221.
La Legge n. 11 ha apportato un’ulteriore modifica al comma 2 del suddetto art. 17 prevedendo la locuzione <<2. fermi restando quanto previsto dal comma 1 …>>.
Quindi si deduce che l’efficacia del Decreto Interministeriale decorrerà ora dal 31 marzo 2022.
Premesso quanto sopra, si chiede l’immediato ritiro della LIUA prot. 79103/RU del 17 febbraio 2022 a firma del Direttore dell’Agenzia e di tutte le disposizioni eventualmente emanate nel frattempo dai dirigenti delle strutture di vertice e dei singoli uffici, in violazione delle norme sopra richiamate, in quanto abbiamo avuto notizia della richieste dei responsabili degli uffici di rientro immediato dei “lavoratori fragili” in assenza di produzione di ulteriore e nuova certificazione, attestante espressamente la riconducibilità delle patologie e delle condizioni del lavoratore alla lettera a.1), a.2) ovvero b) dell’articolo 1 del decreto 4 febbraio 2022.
Si rimane in attesa di urgente riscontro.
Il Coordinatore Generale
Roberto Sperandini



