Il Decreto Legge n 65/2015, che ha restituito parzialmente l’inflazione bloccata ai pensionati per gli anni 2012 e 2013 (ma sono in atto numerose class-action per il recupero totale della rivalutazione bloccata), contiene altri commi intesi a modificare il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo, per cui l’INPS con circolare n.167 del 7 ottobre 2015, qui allegata, ha fornito le opportune interpretazioni.
Con la Legge Dini il tasso annuo di capitalizzazione per determinare il coefficiente del montante contributivo delle pensioni viene dato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall’ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.
Con questa norma, a decorrere dal gennaio 2015, per il calcolo della quota contributiva della pensione, vista la recessione degli anni passati, e per non danneggiare oltremodo i pensionati, viene stabilito che il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo non può essere inferiore a uno.
Però, non è un regalo, è un prestito: la stessa norma prevede che la maggior capitalizzazione riconosciuta nell’anno in cui la variazione media quinquennale è inferiore a uno, deve essere recuperata l’anno successivo.
In sede di prima applicazione tuttavia non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive.
In sintesi, per il 2015, considerata la clausola di salvaguardia, il coefficiente di capitalizzazione non subirà alcuna decurtazione.
Qualora si verifichi dal 2016 nuovamente una variazione quinquennale del PIL inferiore all’unità, l’INPS procederà al recupero di quanto corrisposto in più su una delle capitalizzazioni successive, per le quali il coefficiente è maggiore di uno.
Il Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali


