…dopo che l’Aran si è espressa, l’Amministrazione ci risponde, dicendo che:
“… acquisito il consenso del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali, sono in corso iniziative per la stipula di una convenzione che, al fine di assicurare uniformità di trattamento a tutti i dipendenti (assistenti sociali) di questa Amministrazione, sarà definita in sede centrale”.
La nostra O.S. ha più volte, anche quest’anno, posto all’attenzione della nostra Amministrazione la questione riguardante la formazione continua degli assistenti sociali in quanto:
- L’iscrizione all’Albo Professionale da parte del personale inquadrato nel profilo di Funzionario Assistente Sociale non è un atto volontario e discrezionale, bensì un preciso obbligo di legge.
- Già nel 1997 codesto Ministero, con circolare n. 60 M/6161/BIS (che si allega) invitava tutti i prefetti a provvedere affinché gli assistenti sociali in servizio regolarizzassero la loro posizione mediante iscrizione all’Albo. L’obbligo di iscrizione all’albo professionale è stato, come ovvio, recepito dal vigente Contratto Integrativo.
- L’obbligo della formazione al fine del mantenimento dell’iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali è stato ribadito in ultimo dalla legge di ordinamento professionale (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 contempla all’art. 3, comma 5, lett. b).
- Tale obbligo, dopo numerose iniziative e sollecitazioni da parte della FLP, era stato recepito dall’accordo SSAI-CNOAS del 01/08/2011, così come dall’Accordo sulla Formazione per il Personale per l’anno 2014, in cui la SSAI aveva infatti previsto due seminari al fine di “… assicurare ai funzionari del settore sociale l’acquisizione dei crediti formativi utili all’assolvimento dell’obbligo formativo“.
Però, successivamente alla scadenza di quel protocollo fra la SSAI e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali – che consentiva e regolamentava lo svolgimento della formazione obbligatoria in orario di servizio – l’Amministrazione Civile dell’Interno non prese più alcuna decisione in merito a questa tematica, rimettendone la soluzione all’ARAN con quesito del 22/11/2013.
La questione, nel frattempo è stata continuamente monitorata e sollecitata dalla nostra O.S. ma abbiamo sempre trovato di fronte un’Amministrazione incapace di affrontare e risolvere in proprio – senza ricorrere sistematicamente a pareri esterni – persino i suoi specifici problemi.
Questo modo di agire (o meglio di non agire) da parte dei vertici della nostra Amministrazione, e sopratutto del Vice Capo Dipartimento del Personale prefetto Sgaraglia, a nostro avviso è censurabile in quanto si traduce quasi sempre nel non fornire risposte (oltre a quelle strettamente formali e dilatorie) e sopratutto nel non risolvere i problemi.
Ebbene, l’Aran (dopo quasi due anni e numerosi solleciti) si è degnata di rispondere e, di conseguenza, il prefetto Sgaraglia ha risposto a noi con la lettera del 30 novembre u.s..
Nel merito, l’Aran avrebbe risposto che: <non sussistono norme di legge o contrattuali che prevedano particolari permessi per la partecipazione ai corsi rientranti nella formazione continua degli iscritti ad albi o ordini professionali.
Purtuttavia, al fine di agevolare i dipendenti, soprattutto quelli in servizio presso le sedi decentrate del nostro Ministero (la stessa Aran) non avrebbe ritenuto di escludere che, nell’ambito di una convenzione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine (CNOAS), l’Amministrazione, valutata la conformità dell’offerta formativa proposta con le proprie attività e alla luce del piano di formazione adottato, possa giustificare come “a titolo di servizio” le assenze effettuate dal personale per la frequenza ai relativi corsi>.
L’Amministrazione ci ha quindi informato che: <data la soppressione della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, si è proceduto ad interessare, con nota del 14 maggio 2015, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, alla quale sono state demandate le funzioni attinenti la formazione.
In esito alla predetta iniziativa, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, atteso il notevole ampliamento dei compiti istituzionali demandatile, ha rappresentato la propria indisponibilità ad “accogliere la richiesta di organizzare attività formativa specifica per gli assistenti sociali”. Ciò stante, acquisito il consenso del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali, sono in corso iniziative per la stipula di una convenzione che, al fine di assicurare uniformità di trattamento a tutti i dipendenti di questa Amministrazione, sarà definita in sede centrale>.


