Con il nostro Notiziario n. 94-2015 vi abbiamo una prima informativa, in merito all’incontro del 30 settembre 2015 delle OO.SS. con il Sottosegretario On. Gianpiero Bocci sulla bozza di d.P.R. per la riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell’Interno, che per primi tra tutte le OO.SS. avevamo provveduto a commentare in data 17 settembre u.s. con il Notiziario n. 83-2015.
Trattandosi di questione di rilevanza tecnica, per facilitare la comprensione di quanto sotto riportato, abbiamo riportato sopra i link necessari per visualizzare in PDF i documenti di riferimento.
Con il Notiziario n. 95-2015 vi abbiamo inoltre inviato la relazione illustrativa allo schema di dPR che l’Amministrazione ci aveva fatto pervenire subito dopo la conclusione dell’incontro con il sottosegretario.
Con questo notiziario intendiamo analizzare e commentare tale la relazione illustrativa, segnalando preventivamente che nelle premesse allo schema di regolamento di riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell’Interno sono citate varie disposizioni, ma non viene evidenziata quale sia la norma cardine che ha dato impulso all’iniziativa.
La relazione illustrativa al predetto d.P.R. indica invece chiaramente, che esso dà attuazione al complessivo processo delineato, da ultimo, dall’articolo 21-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, 114;
In essa si specifica, inoltre che lo stesso regolamento è adottato nel rispetto dei principi indicati dall’articolo 2, comma 10, del decreto legge n. 95 del 2012 e dà attuazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, al previsto processo di riorganizzazione (comma 4-bis).
Le puntualizzazioni in parola, anziché dirimere, confermano i nostri dubbi sulla legittimità dell’iniziativa intrapresa dall’Amministrazione.
Occorre ricordare, infatti, che il citato art. 21-bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, rubricato “Riorganizzazione del Ministero dell’interno” stabilisce che “In conseguenza delle riduzioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da definire entro il 31 ottobre 2014, il Ministero dell’interno provvede a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni. ….”.
La normativa citata richiede dunque la predisposizione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (d.P.C.M.) e non già di un decreto del Presidente della Repubblica (d.P.R.).
Tale provvedimento doveva essere predisposto entro il 31 dicembre 2014.
Secondo l’Amministrazione, il provvedimento sarebbe adottato ai sensi dell’art. 2, comma 10 del d.l. n. 95/2012;
tuttavia, il Ministero dell’Interno, a nostro avviso, pare che non abbia tenuto conto che il successivo comma 10-ter (norma derogatoria) specifica che “al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 …, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze”.
La data del 31 dicembre 2012 è slittata più volte in virtù della legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 406 (al 28 febbraio 2013), poi, dell’art. 2, comma 7 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, (prima al 31.12.2013 e poi al 28 febbraio 2014) e da ultimo del citato art. 21-bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (al 31.12.2014).
Proprio in relazione alle norme citate nella bozza di d.P.R., è palese il macroscopico errore in cui è incorsa l’Amministrazione, che comporta ulteriori sbavature procedimentali.
Infatti, applicando il comma 4-bis dell’art. 17 della legge n. 400/1988 indicato dall’Amministrazione, oltre a non individuare correttamente l’organo competente all’emanazione del provvedimento, ci si vincola alla procedura che comporta 1) il parere del Consiglio di Stato entro novanta giorni, 2) i pareri delle commissioni parlamentari entro trenta giorni, 3) la deliberazione del Consiglio dei Ministri.
La procedura prevista dal comma 10 ter, che richiama il comma 10, prevede, invece, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il previo controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con la semplice facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di richiedere il parere del Consiglio di Stato.
Da tale regolamento di riorganizzazione dovevano essere stralciate le prefetture, per le quali vigeva la speciale normativa di cui all’articolo 10 del citato decreto legge n. 95/2012 che richiedeva, sì, l’applicazione delle normali procedure previste dalla legge 400 (d.P.R.), con le specifiche indicazioni di cui al comma 3 del medesimo d.l. 95, secondo il quale il regolamento previsto dal comma 2 (relativo alle sole Prefetture) è adottato su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, previo parere della Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l’espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato.
Il citato comma 2, alla lettera b) – in previsione della riduzione delle province con altra norma – poi dichiarata incostituzionale – stabiliva, comunque, il mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo.
La nuova disciplina delle Prefetture apparentemente corretta se adottata con lo strumento del D.P.R., si espone comunque a critiche perché non tiene conto dell’evoluzione normativa succeduta al d.l. n. 95/2012 il quale peraltro non viene puntualmente citato nella bozza di provvedimento (infatti, manca ogni riferimento all’articolo 10).
Anche l’apertura concessa dalla legge n. 56/2014 (Del Rio) che all’art. 1 comma 147 ha stabilito che il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l’organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni, non avrebbe consentito alcuna operazione sulle prefetture stante la specifica normativa prevista dall’articolo 10 del d.l. n. 95/2012. Peraltro, tale comma 147, prevedendo l’individuazione di ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale stabiliva che la riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro 8 ottobre 2014) e che tali piani sono comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero dell’interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani dovevano indicare i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio e qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non avessero presentato i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe nominato, un commissario per la redazione del piano.
E’ evidente, dunque che per il Ministero dell’Interno, in quanto Amministrazione chiamata alla partecipazione al processo di ridimensionamento di altre amministrazioni continuava a valere la vecchia normativa di cui al d.l. n. 95/2012 in attesa di una sua eventuale revisione, tant’è che il legislatore, con l’articolo 8 della legge n. 124/2015, ha previsto una nuova speciale normativa di riordino delle prefetture. Peraltro, a voler ritenere l’obbligo di applicazione del comma 147 nei confronti anche del Ministero dell’Interno, la scadenza del termine dell’8 ottobre 2014 e l’obbligo di nomina di un commissario ad acta, non avrebbe più consentito alcun ipotetico intervento da parte del citato Ministero all’individuazione dei propri ambiti ottimali.
Infine, l’eventuale riconduzione dello strumento di riorganizzazione al disposto di cui all’articolo 17 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, seppur astrattamente ipotizzabile, appare in questo momento confliggere gravemente con la nuova disposizione di cui al citato articolo 8 della legge n. 124/2015 che riserva al Governo l’adozione di decreti delegati ad hoc in materia di riduzione delle prefetture.
Inoltre, proprio l’affermazione contenuta a pagina 14 delle relazione illustrativa, secondo cui i criteri utilizzati per la riduzione sono coerenti con quelli delineati per le Prefetture dalla citata legge di delega, aggrava ulteriormente il sospetto di illegittimità, essendo stati utilizzati, di fatto, indicatori previsti da norme successive non correttamente indicate, con il malcelato tentativo di vanificare la nuova legge che, invece, ha ormai estromesso il Ministero dell’Interno dal potere di intraprendere qualsiasi iniziativa in merito.


