NOTIZIARIO N. 79 FLP ECOFIN AGENZIE FISCALI
AGENZIA DELLE ENTRATE. INTERPRETAZIONE CRITERI DEL
TELELAVORO. I LEGALI DI FLP CONFERMANO LE NOSTRE OBIEZIONI.
PER QUESTO PROMUOVIAMO DUE RICORSI PILOTA.
Non esitiamo un istante per tutelare i diritti dei lavoratori.
Come certamente ricorderete qualche settimana addietro, abbiamo indirizzato una nota all’Agenzia delle Entrate per chiedere chiarimenti in merito all’applicazione di criteri interpretativi non coerenti con il bando del telelavoro, ovvero in merito all’assistenza di familiare convivente con disabilità grave (legge 104, art. 3 c.3), e per alcuni casi di pendolarismo. Nei giorni scorsi è arrivata la risposta dell’Amministrazione che alleghiamo al notiziario.
Circa la convivenza con disabile grave, ci viene risposto che, visto il numero delle domande superiori al numero dei posti, sono stati applicati i “i criteri e condizioni previsti nell’art. 6 del disciplinare sul telelavoro allegato all’Accordo del 19 ottobre 2019 o sue successive modifiche” che prevedono alla lettera d), le esigenze di cura nei confronti del familiare. A detta dell’Agenzia tali esigenze sono dimostrate non soltanto dal verbale della Commissione medica (e dalla convivenza, aggiungiamo noi) ma soprattutto dall’aver ricevuto autorizzazione alla fruizione dei permessi per l’assistenza a familiare ai sensi dell’art. 33 della legge 104/92.
Analogamente per il pendolarismo. L’Agenzia, anzitutto, ci bacchetta per la genericità della richiesta e precisa che, visto l’avvento del lavoro agile, l’avverbio quotidianamente deve intendersi limitato ai giorni di presenza e che per la distanza oltre i 150 km è stata acquisita autocertificazione e titoli di viaggio di due mesi “atti a dimostrare tale spostamento per un arco temporale di almeno due mesi”.
Entrambe le risposte non ci hanno minimamente soddisfatto.
Ritenere l’equivalenza autorizzazione ai permessi uguale necessità di assistenza svilisce del tutto, per un rigido formalismo, la ratio della normativa posta a tutela del soggetto disabile, perché non è la mera autorizzazione al permesso a qualificare e dare essenza all’assistenza. Non basta stare 24 h su 24, 365 giorni l’anno sotto lo stesso tetto con un disabile grave per qualificare la necessità di assistenza? O si immagina che un disabile possa essere in grado di svolgere in completa autonomia le più banali azioni quotidiane?
Stesso discorso per il pendolarismo. Sappiamo di colleghi che hanno dichiarato che saltuariamente si fermavano in strutture perché avevano perso il treno o banalmente stanchi, ai quali non è stato riconosciuto il punteggio o, ancora, di diversi che non hanno conservato i titoli di viaggio perché mai avrebbero immaginato gli venissero richiesti. Non basta il semplice dato della residenza e della distanza dal luogo di lavoro? Evidentemente no.
Per questi motivi, nei giorni scorsi, avevamo dato mandato ai nostri avvocati, al fine di avere un conforto sulla bontà delle nostre argomentazioni ed eventualmente consigliare i tanti che ci hanno scritto.
Le risposte dei legali hanno pienamente confermato la giustezza delle nostre argomentazioni e, ritenendo necessario agire a tutela e garanzia dei principi compromessi dalle interpretazioni dell’amministrazione, abbiamo deciso, senza indugio, di supportare dei nostri iscritti con due ricorsi pilota, uno per fattispecie.
Se ci sono altre colleghe o altri colleghi interessati all’assistenza dei nostri avvocati, Vi invitiamo a contattarci.
Come sempre vi terremo informati. Cordiali saluti.
La Segreteria Nazionale FLP Ecofin – Agenzie Fiscali