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TASSAZIONE SULLA BUONUSCITA DEL FONDO DI PREVIDENZA

NOTIZIARIO N. 68 ECOFIN AGENZIE FISCALI

FACCIAMO CHIAREZZA SULLE NOVITÀ RIGUARDANTI LA
TASSAZIONE SULLA BUONUSCITA DEL FONDO DI PREVIDENZA

Cosa è possibile chiedere, con che tempi e quali sono i documenti di supporto. Nelle ultime settimane, a seguito dell’interpello formulato dal Fondo di Previdenza del personale dell’amministrazione economico-finanziaria e della conseguente risposta (giunta in tempi non certo rapidi) dell’Agenzia delle Entrate, che recepisce anche il contenuto di varie Ordinanze della Corte di Cassazione, si fa un gran discutere negli uffici su chi può chiedere il rimborso, di cosa e in quali tempi.
Per questo abbiamo pensato di fare cosa gradita ai lavoratori pensionandi e pensionati e ricapitolare tutta la materia con i documenti allegati in modo che ciascuno si possa fare la propria idea e decidere il da farsi autonomamente e con cognizione di causa.

CHI RIGUARDA

I lavoratori pensionati dell’amministrazione economico-finanziaria, e cioè dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia del Demanio e del MEF.

I FATTI

Da anni i lavoratori pensionati dell’amministrazione economico-finanziaria propongono ricorsi alle ex Commissioni Tributarie chiedendo il rimborso di tutto o di parte della tassazione applicata dal Fondo di Previdenza sulla buonuscita.
Negli anni ci sono state alterne vicende in merito a questi ricorsi. Riteniamo che la parole fine possano averla messa varie Ordinanze della Corte di Cassazione, che riconoscono il diritto all’equipollenza della buonuscita erogata dal Fondo di Previdenza rispetto all’ordinario TFS/TFR e quindi il diritto ad avere la stessa tassazione e gli stessi abbattimenti dell’imponibile di quest’ultimo. Mentre non viene riconosciuto il diritto a detrarre ulteriori imposte in quanto non vi è contribuzione del lavoratore al Fondo di Previdenza.

QUALI SOMME SONO QUINDI RIMBORSABILI?

Visti i fatti elencati, spetta ad ogni lavoratore l’abbattimento dell’imponibile pari a 600.000 lire (309,87 euro) per ogni anno di servizio prestato e di conseguenza il rimborso della maggiore tassazione operata dal Fondo di Previdenza che applicava l’aliquota del 23 per cento, a tassazione separata, su tutto l’importo erogato dal Fondo a titolo di buonuscita.

CHI PUÒ CHIEDERE IL RIMBORSO

I crediti da lavoro hanno una prescrizione decennale. Quindi tutti coloro che hanno ricevuto la liquidazione ultima della buonuscita del Fondo di Previdenza entro i dieci anni precedenti possono chiedere il rimborso delle somme. Poiché però gli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate possono erogare rimborsi riferiti alla percezione di somme nei 48 mesi precedenti, solo i lavoratori che si trovano in questa situazione riceveranno i rimborsi dall’Agenzia. Per coloro che hanno percepito la buonuscita in data anteriore agli ultimi 48 mesi l’istanza verrà respinta dagli uffici dell’Agenzia. Questi ultimi pensionati potranno utilizzare, ove lo desiderano, il diniego dell’Agenzia per adire la Corte di Giustizia tributaria di primo grado (Ex-Commissione Tributaria provinciale) e vedersi riconosciuto il diritto al rimborso.

CHI ANDRA IN PENSIONE PROSSIMAMENTE COSA DEVE FARE?

Tutti i lavoratori che ancora non sono andati in pensione – insieme a coloro che sono andati in pensione e non hanno ancora ricevuto la definitiva liquidazione della buonuscita dal Fondo – non devono fare nulla perché il Fondo di Previdenza rideterminerà in autonomia l’imponibile alla luce dell’interpello e della risposta dell’Agenzia e pertanto procederà alla tassazione corretta delle somme dovute.

E SE VOGLIO FARE CAUSA PER LA RESTITUZIONE INTEGRALE DELLA TASSAZIONE?

Poiché circolano “voci” sul fatto che la buonuscita del Fondo di Previdenza sia esente da tassazione e quindi non sarebbe dovuta nemmeno la tassazione separata rideterminata a seguito dell’abbattimento dell’imponibile di 309,87 euro l’anno, noi vi mettiamo in guardia dal fatto che non vi sono all’attualità tesi nè sentenze definitive che avvalorino quest’ultima ipotesi. Pertanto, a nostro parere, non vi sono i presupposti giuridici per intraprendere cause in tal senso fermo restando che è prerogativa libera di ciascuna persona di decidere quali cause fare e quali non fare.
In allegato al presente notiziario, oltre al materiale di supporto di quanto abbiamo sin qui elencato, troverete un fac-simile di istanza di rimborso da rivolgere all’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate.
L’UFFICIO STAMPA

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