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SETTEMBRE, ANDIAMO. E’ TEMPO DI MIGRARE

In caso di trasferta superiore alle 8 ore, è possibile riconoscere il buono pasto, in luogo del rimborso previsto dalla disciplina contrattuale, al dipendente che abbia formulato una richiesta in tal senso?

In proposito, si segnala che l’art. 30, comma 2, del CCNL del 16.05.2001, come integrato dall’art. 28 del CCNL del 14.09.2007, prevede una distinta regolamentazione in relazione alla durata della trasferta:

–       per la trasferta di durata inferiore a 8 ore, viene consentita l’erogazione del buono pasto, in osservanza della normativa vigente, al dipendente che effettui un orario di lavoro ordinario superiore alle 6 ore con la relativa pausa;

–       per la trasferta di durata pari o superiore a 8 ore, spetta solo il rimborso per un pasto nel limite di euro 22,26 (lire 43.100, nella originaria formulazione della norma);

–       per la trasferta di durata superiore a 12 ore, compete il rimborso sia della spesa sostenuta per il pernottamento sia di quella per i due pasti giornalieri, nel limite di euro 44,26 (lire 85.700, nella originaria formulazione della norma).

Pertanto, in base ad una interpretazione letterale della disposizione sopra richiamata, non si ritiene che sia consentita l’attribuzione del buono pasto nelle ipotesi non contemplate dalla normativa in esame e, quindi, per fattispecie diverse dalla trasferta di durata inferiore alle 8 ore.

Scarica il comunicato; notiziario n. 92-2017